Legge Regionale sullo sport in Lombardia

Legge Regionale sullo sport in Lombardia

Vi riportiamo il testo di legge riguardante “le norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia” e le successive modifiche nei link sottostanti scaricabili in formato pdf.                                                                       

LEGGE REGIONALE SULLO SPORT REGIONE LOMBARDIA: 

Vogliamo sottolineare e ricordarvi dell’importanza della validità delle “certificazioni” che vengono rilasciate dalle diverse realtà che organizzano corsi di formazione; vi riportiamo per esteso il testo dell’art 8 della legge riguardante la Qualificazione degli operatori per le attività sportive e fisico-motorie.

TITOLO II - TUTELA DEI PRATICANTI - QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE E FISICO-MOTORIE 
Art. 8 Tutela della salute dei praticanti 

1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina. 
2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva. 
3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (nel nostro caso CSEN NAZIONALE). Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, sono equiparati agli istruttori specifici. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva. 

Per questo motivo LINE FIT è affiliata al CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e dal Ministero dell’Interno, che rilascia il Diploma e il Tesserino Tecnico Nazionale validi su tutto il Territorio Nazionale.


LEGGE REGIONALE DEL 01 ottobre 2014 n.26 in materia di ordinamento sportivo regionale

Le novità che riguardano, con estrema importanza, il mondo del dilettantismo A.S.D. e S.S.D. sono contenute nell'articolo 9, il quale recita:

i corsi devono essere tenuti da personale:

1.  qualificato, e tali sono, solo: 

  • soggetti con diploma Isef; 
  • soggetti con laurea in scienze motorie; 
  • soggetti in possesso di titolo di studio equipollente conseguite all'estero e riconosciuti dallo stato italiano; 

 

2.  di specifica qualifica, che devono avere gli attestati rilasciati da: 

  • discipline sportive associate;
  • enti di promozione sportive riconosciute dal Coni o dal Cip, non chè i maestri di sci, le guide alpine, gli accompagnatori di media montagna;
  • federazioni sportive. 

Ogni singolo centro deve avere: 

  • delle coperture assicurative per danni agli utenti ascrivibili a responsabilità civile degli esercenti; 
  • copertura assicurativa degli istruttori in relazione all'uso delle attrezzature e dei servizi e allo svolgimento delle attività all'interno delle medesime strutture;
  • la copertura assicurativa per chi partecipa ai corsi.