Circolare CONI nuovi chiarimenti

Circolare CONI nuovi chiarimenti

Alleghiamo la Circolare del CONI che fa chiarezza riguardo le certificazioni mediche per l’attività sportiva non agonistica, nel link sottostante.

La circolare del Coni del 10 giugno 2016, risponde ad una richiesta del Ministero della salute e fa chiarezza sulla certificazione medica per l’attività fisica non agonistica distinguendo 3 tipologie di tesseramento:

a) Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate:    
Fermo l’obbligo di specifica certificazione medica per chi pratica attività definita quale agonistica (ai sensi del D.M. 18/02/1982), sussiste l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico, così come individuato dall’art. 42 bis della L.98/2013, e dalle Linee Guida del Ministero della Salute del 8 agosto 2014.
Rientrano nella categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal Coni, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, ad eccezione di quelle previste nell’ambito del successivo punto b.

b) Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico:    
Non sussiste obbligo di certificazione sanitaria ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva. 
Rientrano nella categoria tutti i tesserati in Italia, non agonisti, che svolgono le seguenti attività organizzate dal CONI o da soggetti da questo riconosciuti caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare: tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco, tiro dinamico sportivo, discipline del biliardo sportivo, bocce eccetto volo di tiro veloce, bowling, bridge, dama, discipline dei giochi e sport tradizionali regolamentate dalla Figest, golf, discipline della pesca sportiva di superficie eccezione long custing e big game, discipline degli scacchi, disciplina del curling e dello stock sport e inoltre, le altre attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo.
 
c) Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti): 
Infine, non sono sottoposti all’obbligo di alcuna certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, “anche per il tramite della società o associazione sportiva di affiliazione. 
Tale specifica qualifica dovrà essere espressa all’atto del tesseramento con inserimento in un’apposita categoria istituita a tal fine dal soggetto tesserante.